news ed eventi

19/10/2011

Assemblea soci e amiciVenerdì 2 dicembre ore 19.00 presso la Chiesa di ... continua a leggere.

11/03/2011

kaledo entra in RaiLunedì 14 marzo 2011 alle ore 9.30 il gioco kaled... continua a leggere.

statuto

L'anno 2009 il giorno 12 del mese di novembre in Napoli e nel mio studio ed alle ore 19.00.
- Innanzi a me Dottor Ludovico Mustilli, Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli e Torre Annunziata e Nola e residente in Napoli con studio alla via Diaz 8.
si è costituito
- AMARO Salvatore, nato a Napoli il 21 settembre 1959, il quale interviene in qualità di Presidente della:
"Associazione culturale kaledo: mangiare bene mangiare tutti" con sede in Cercola (NA), alla via Carafa, 52/A, codice fiscale: 95967090639.
- Il medesimo dichiara altresì di avere convocato per questo giorno, ora e luogo l'Assemblea della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) rinnovo cariche sociali
2) trasferimento sede
3) approvazione del nuovo testo dello statuto sociale
4) varie ed eventuali

(omissis)

Allegato "A" al n.45704 di Repertorio e N.7938 di Raccolta
“ASSOCIAZIONE CULTURALE KALÈDO: mangiare bene mangiare tutti”

STATUTO

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE e SEDE
- È costituita l’associazione “Associazione culturale Kalèdo: mangiare bene mangiare tutti”, ai sensi del libro I, titolo II del codice civile .
- L’Associazione ha sede legale in Napoli alla via Risanamento, 96 e può istituire sedi anche in altre località.
- L’associazione è disponibile alla collaborazione operativa con altre associazioni o enti, con i quali può intrattenere forme d’affiliazione concordate.

ARTICOLO 2 – SCOPO
- L’Associazione, ispirandosi all’appello “… un terzo dell’umanità muore per mangiare troppo mentre i due terzi muore per mangiare troppo poco …”, si impegna a contrastare le cause che generano questo divario. Essa ha come scopo di promuovere la solidarietà sociale e la cooperazione internazionale nel campo dell’alimentazione e della salute a tutela dei soggetti svantaggiati e dei loro diritti civili, di contribuire a ricercare i problemi emergenti e le cause degli squilibri concorrendo alla relativa soluzione e di diffondere una corretta informazione.

ARTICOLO 3 – OGGETTO SOCIALE
- L’Associazione non ha scopo di lucro e non persegue finalità sindacali, politiche o religiose. Ha la finalità di favorire l’istruzione, la formazione e la ricerca di nuovi modelli educativi orientati alla solidarietà per la salvaguardia della salute umana, in particolare nel campo dell’alimentazione e dell’attività fisica.
- Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l’Associazione si propone in particolare di:
a) promuovere iniziative e incontri di studio;
b) promuovere attività di istruzione e formazione, anche al personale docente della scuola, per la divulgazione delle corrette conoscenze scientifiche nel campo della nutrizione, dell’alimentazione e dell’attività fisica, anche al personale docente della scuola;
c) sostenere la diffusione e la commercializzazione di supporti (attrezzature, giochi e strumenti in genere) allo scopo di divulgare le corrette conoscenze scientifiche nel campo della nutrizione, dell'alimentazione e dell'attività fisica;
d) promuovere studi e ricerche;
e) contribuire all’abbattimento delle cause strutturali della miseria, dell’oppressione e di ogni forma di emarginazione sostenendo micro-progetti per l’auto-sviluppo dei popoli a tutela dei loro diritti civili;
f) sollecitare l’interesse e l’intervento degli organi della Pubblica Amministrazione nel favorire iniziative e ricerche nel campo dell’alimentazione, della nutrizione umana e dell’attività fisica;
g) collaborare con altri Enti e Associazioni che operano nel medesimo campo e che perseguono le stesse finalità.
- L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente e logicamente connesse.
- L’Associazione non può esercitare attività imprenditoriali e si impegna a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – I SOCI
- Possono far parte dell’associazione tutti coloro che intendono impegnarsi personalmente, per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto.
- La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
- Gli associati maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
- Sono Soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
- Sono Soci ordinari tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dapprima dal Consiglio Direttivo ed accettata, successivamente, dall’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche che siano interessate alla realizzazione degli scopi istituzionali dell’Associazione e ne condividano lo spirito e gli ideali.
- In tal caso, esse partecipano nella persona di un loro rappresentante.
- Non è previsto un tetto massimo al numero dei soci.
- L’ammissione o l’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci con maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta motivata del Consiglio.
- In particolare l’esclusione è deliberata dal Consiglio a carico dei Soci che contravvengono agli obblighi del presente statuto o di regolamenti interni approvati dall’Assemblea dei Soci o che per altri motivi rendono incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’Associazione.
- I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Tale contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile, deve essere versato entro il 31 dicembre.
- I Soci si impegnano a osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
- Ogni Socio è comunque libero di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Presidente.
- Ciascun Socio ha diritto di voto per le delibere dell’Assemblea dei Soci e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
- Per i soci non è previsto nessun compenso per le prestazioni a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese vive.
    
ARTICOLO 5 – ORGANI dell’ASSOCIAZIONE

- Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo e il Presidente.
- Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA dei SOCI
- L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composto da tutti coloro che vi aderiscono.
- L’Assemblea dei Soci elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
- È convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo ovvero da 1/10 dei soci, mediante avviso scritto riportante l’ordine del giorno e inviato in copia a ciascun Socio tramite posta ordinaria o e-mail o fax, almeno 7 giorni prima dell’adunanza.
- L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando 1/10 dei Soci lo richieda.
- L’Assemblea dei Soci approva il piano delle attività, i bilanci preventivo e consuntivo, gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e i regolamenti interni.
- L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto in prima convocazione ovvero a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall’art. 4 sull’ammissione o l’esclusione dei Soci, dall’art. 11 sullo scioglimento dell’Associazione e dall’art. 12 sulle modifiche allo statuto.
- Il verbale di ciascuna Assemblea dei Soci sarà affisso presso la sede sociale entro giorni sette dalla data dell’adunanza, ove vi rimarrà per i successivi dieci giorni, e inviato in copia a ciascun Socio tramite posta ordinaria o e-mail o fax.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri di cui il Presidente fa parte di diritto.
- Ha il compito di programmare e gestire le attività dell’Associazione secondo le indicazioni deliberate dall’Assemblea dei Soci.
- Redige il programma delle attività, presenta i bilanci preventivo e consuntivo e propone regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri e il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente o a uno o più dei suoi membri; può attribuire le funzioni di amministratore a uno dei suoi membri o ad altra persona.
- Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente con le modalità ritenute più idonee o anche su richiesta della metà dei suoi componenti. Nel caso in cui non vi provveda il Presidente la convocazione potrà essere effettuata dalla metà dei Consiglieri.
- Nessun compenso è dovuto al membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci
- Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
- Cura l’ordinaria amministrazione e dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- Può in casi eccezionali e di urgenza compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo entro i successivi 30 giorni. In caso di mancata ratifica tali atti perdono efficacia sin dall’inizio.
- Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
- Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 9 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
- Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e/o giuridiche;
d) da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni o Enti che perseguono le stesse finalità.
- Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
- Le somme versate per le quote annuali di adesione all’associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
- Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ARTICOLO 10 – SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all’associazione.
- I libri dell’associazione sono visibili da qualunque socio ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’associazione a spese del richiedente.
- È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale.
- Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio direttivo entro il 31 marzo dell’anno successivo e depositato presso la sede sociale.
- L'Assemblea ordinaria dei soci delibererà sullo stesso entro il 30 di aprile successivo.
- Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 11 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
- In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
- Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative aventi le stesse finalità.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE STATUTARIE
- Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell’Assemblea dei Soci adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI
- La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione.

ARTICOLO 14 – RINVIO AL CODICE CIVILE
- Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Napoli 1 in data 18 novembre 2009 al n.1T-15980